Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

Su iniziativa congiunta delle società DP Lubrificanti S.r.l., Masol Continental Biofuel S.r.l., Novaol S.r.l., Oil.b S.r.l. ed Oxem S.p.A. (di seguito, congiuntamente, i “Soci Fondatori”) è costituita, con durata illimitata, l’associazione tra aziende operanti nel settore della produzione e/o commercializzazione e/o deposito e stoccaggio di biodiesel e relativi sottoprodotti che opererà con la denominazione “Assobiodiesel” (di seguito, denominata anche l’“Associazione”).

L’Associazione ha sede legale in Milano.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e potrà costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località.

L’Associazione potrà formare, al proprio interno, Sezioni dedicate a particolari tipologie di attività svolte dalle imprese associate.

Articolo 2 - Scopi

Nel rispetto delle previsioni legislative e regolamentari applicabili, l’Associazione ha per scopo di:

a)             promuovere la coscienza dei valori sociali e civili ed il comportamento propri della imprenditorialità;

b)            studiare i problemi di carattere generale, relativi alle attività svolte dai soci, e rappresentare e tutelare, nei limiti del presente Statuto, il settore della produzione e/o commercializzazione e/o movimentazione e/o stoccaggio di biodiesel e relativi sottoprodotti, con organizzazione industriale nella propria evoluzione culturale, economica e produttiva, per i rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali;

c)             concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali del Paese e dell’Unione Europea – e con similari o sinergiche istituzioni ed organizzazioni in campo internazionale – spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;

d)            svolgere, ai fini di cui alle precedenti lettere a), b) e c) le seguenti funzioni:

  1. organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e/o sociali e/o su istituzioni di generale interesse nazionale ed internazionale;
  2. tutelare le attività delle imprese aderenti all’Associazione sul piano economico e sindacale, anche stipulando accordi di carattere generale, sia a livello nazionale che comunitario nonché, su espressa delega, contratti collettivi di lavoro riguardanti ogni categoria inerente il settore della produzione, commercializzazione, movimentazione e stoccaggio di biodiesel e relativi sottoprodotti, assicurando la definizione delle direttive per la stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
  3. assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli imprenditori e presiedere al corretto ed efficiente funzionamento del sistema, sia in sede nazionale che comunitaria, e all’ordinato evolversi dei rapporti associativi nazionali ed internazionali;
  4. provvedere all’informazione, all’assistenza ed alla consulenza agli associati relativamente ai problemi generali dell’imprenditorialità e dell’impresa.

Con delibera dell’Assemblea dei Soci, assunta a maggioranza dei due terzi dei votanti, l’Associazione potrà estendere i propri scopi anche ad altre materie.

L’Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

L’Associazione è apolitica ed apartitica; essa persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia ed indipendenza. Tuttavia, l’Associazione può dar vita o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi associativi.

L’Associazione ha, altresì, facoltà di concludere accordi di collaborazione con altre associazioni di categoria che abbiano interessi comuni o complementari a quelli di Assobiodiesel.

TITOLO II

SOCI

Articolo 3 – Perimetro della rappresentanza

Possono aderire all’Associazione, in qualità di soci effettivi, le imprese o le associazioni, aventi sede legale in Italia o all’estero, che non siano già associate ad altre organizzazioni, aventi scopi analoghi a quelli che sono propri di Assobiodiesel che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

a)             esercizio, in modo continuativo e prevalente, dell’attività di produzione di biodiesel e relativi sottoprodotti;

b)            esercizio, in modo continuativo e prevalente, dell’attività di commercializzazione e/o movimentazione e/o stoccaggio di biodiesel e relativi sottoprodotti.

Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di soci aggregati, imprese o associazioni ed altre organizzazioni ed enti senza scopo di lucro, con i seguenti requisiti:

a)             ambito di rappresentanza con elementi di complementarità, di strumentalità e/o di collegamento economico con quello dei soci effettivi di cui al precedente comma;

b)            attività di rappresentanza e di servizio non concorrenziali con quelle degli stessi soci effettivi;

c)             regole statutarie e principi organizzativi non confliggenti con quelli di riferimento generale del sistema confederale.

In ogni caso, il numero dei soci aggregati non deve snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Non possono aderire all’Associazione i produttori di bio-etanolo.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’Associazione.

Articolo 4 – Ammissione e durata

La domanda di ammissione all’Associazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione.

Nella domanda di ammissione dovranno essere specificati i dati identificativi dell’impresa, le generalità del legale rappresentante, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione dell’impresa, il numero dei dipendenti attualmente occupati ed il fatturato risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. La domanda di adesione dovrà anche indicare le altre associazioni a cui l’impresa eventualmente risulta essere già iscritta. Inoltre, l’impresa dovrà fornire qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta dall’Associazione.

La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle previsioni di cui al presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti.

Il legale rappresentante delle imprese che intendono aderire all’Associazione deve dare piena affidabilità, sotto il profilo legale e morale.

Le domande di ammissione vengono approvate dall’Assemblea, ai sensi dell’art. 11 del presente Statuto, fermo restando il diritto di veto congiunto, attribuito ai Soci Fondatori. In particolare, affinché una domanda di ammissione sia respinta sarà necessario l’esercizio del diritto di veto, anche immotivato, di almeno due Soci Fondatori.

L’adesione impegna il socio per un biennio decorrente dal 1 gennaio dell’anno in cui viene accettata la domanda di ammissione. L’adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell’anno in corso.

All’atto dell’ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell’Associazione di:

a)             un eventuale contributo di iscrizione una tantum, il cui importo è determinato con delibera del Consiglio Direttivo;

b)            un contributo ordinario annuale (fisso e/o variabile), il cui importo e la cui specifica modalità di contribuzione sono determinati con delibera del Consiglio Direttivo;

c)             eventuali contributi speciali il cui importo e la cui specifica modalità di contribuzione sono determinati con delibera del Consiglio Direttivo.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre dal mese di ammissione.

L’eventuale modifica della ragione sociale o della denominazione del socio, non estingue il rapporto associativo tra quest’ultimo e l’Associazione. In ogni caso, qualsiasi modifica nei dati identificativi dell’impresa dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Associazione.

Articolo 5 – Diritti dei soci

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione.

Gli stessi soci hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo negli organi direttivi dell’Associazione.

Per i soci aggregati resta, invece, escluso il diritto di elettorato attivo e passivo.

Ciascun socio, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione.

I soci hanno diritto di costituire gruppi di lavoro interno, finalizzati allo studio, all’approfondimento ed al confronto su temi suscettibili di essere discussi in Consiglio Direttivo e/o in Assemblea.

Articolo 6 – Doveri dei soci

L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto e le normative e le disposizioni attuative dello stesso.

L’attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi di corretta gestione imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi soci.

In particolare, ciascun socio è tenuto a:

a)             partecipare attivamente alla vita associativa;

b)            applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall’Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;

c)             astenersi dall’aderire ad associazioni aventi scopi analoghi. L’eventuale adesione del socio ad altre associazioni con scopi analoghi, purché aventi comunque scopi non contrari e configgenti con quelli dell’Associazione, dovrà essere previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo;

d)            fornire all’Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all’aggiornamento del Registro delle Imprese associate, o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;

e)            versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto, sono passibili, a seconda della gravità, delle seguenti sanzioni:

a)             sospensione del diritto a partecipare all’Assemblea;

b)            censura dal Presidente dell’Associazione, comunicata per iscritto e motivata;

c)             sospensione da ogni servizio e da ogni attività dell’Associazione, per un periodo non superiore a sei mesi;

d)            decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;

e)             sospensione dall’elettorato attivo e/o passivo;

f)              espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Le sanzioni di cui alle precedenti lettere vengono deliberate, alternativamente o cumulativamente, dal Consiglio Direttivo, ad eccezione di quella alla lettera f) che deve essere deliberata dall’Assemblea.

E’ ammessa, in ogni caso, la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo espressa pronuncia in tal senso da parte dei Probiviri.

Articolo 8 – Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a)             per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall’art. 4 del presente Statuto;

b)            per cessazione dell’attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;

c)             per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;

d)            per espulsione, nei casi previsti dall’art. 7 del presente Statuto;

e)             per recesso conseguente a dissenso delle modifiche statutarie ai sensi dell’art. 23 del presente Statuto.

La qualità di socio si perde anche per esclusione deliberata dall’Assemblea, la quale ravvisi un comportamento del socio contrario agli scopi o allo spirito dell'Associazione.

Il socio cessato perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali eventualmente ricoperte all’interno dell’Associazione.

In ogni caso, il socio cessato è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

a)             nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;

b)            nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per l’anno successivo;

c)             nel caso di recesso per dissenso alle modifiche statutarie, ai sensi dell’art. 23 del presente Statuto, sino alla fine dell’esercizio nel corso del quale è stato esercitato il diritto di recesso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 9 – Organi dell’Associazione

Sono organi necessari dell’Associazione:

a)             l’Assemblea;

b)            il Consiglio Direttivo;

c)             il Presidente;

d)            i Vicepresidenti;

e)             i Probiviri.

Su deliberazione dell’Assemblea, può essere nominato un Revisore Contabile o un Collegio dei Revisori Contabili.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, può essere nominato un Segretario Generale, ai sensi dell’art. 19 del presente Statuto.

La cessazione di appartenenza di un socio all’Associazione o la sua sospensione comportano, rispettivamente, la decadenza o la sospensione delle cariche sociali dei rappresentanti di esso.

L’Assemblea può conferire cariche sociali a titolo onorifico a persone che abbiano dato, con la loro opera, un particolare contributo alle attività di produzione e/o di commercializzazione e/o di movimentazione e/o di stoccaggio di biocarburanti o a quelle relative ai depositi costieri oppure che abbiano acquisiti, nell’ambito delle attività stesse, particolari benemerenze.

Articolo 10 – Assemblea

L’Assemblea è composta da 1 (uno) rappresentante per ciascuna impresa associata, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi, che può essere effettuato fino a 3 (tre) giorni prima della data dell’Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi, di cui al precedente comma, possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione e di esercizio del voto.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio e può rappresentare non più di un socio mediante delega scritta.

Ciascun socio effettivo ha sempre diritto ad un voto in Assemblea. Inoltre, nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi un criterio di contribuzione delle quote associative basato sulla capacità produttiva degli impianti di biodiesel in Italia, ciascun socio avrà diritto ad un ulteriore numero di voti pari alla propria complessiva capacità produttiva degli impianti di biodiesel in Italia, divisa per 100.000.

I soci aggregati ed i soci onorari non hanno diritto di voto in Assemblea, tuttavia è loro consentito partecipare ai lavori assembleari ed intervenire nella discussione.

All’Assemblea partecipano di diritto, senza diritto di voto, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i Probiviri ed il Segretario Generale e/o il/i Revisore/i Contabile/i, se nominati.

Articolo 11 –Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce:

a)             una volta all’anno, al massimo entro 6 (sei) mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;

b)            ogniqualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Revisore Contabile oppure il Collegio dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta, di cui alla lettera b) del precedente comma, dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni, dalla data di ricezione della richiesta stessa. Il Presidente potrà apportare all’ordine del giorno eventuali modifiche o integrazioni che, a proprio parere, si rendessero opportune o necessarie.

L’Assemblea è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano, a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica con ricevuta di lettura, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a 10 (dieci) giorni.

L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti i soci e non meno di un terzo dei componenti degli organi direttivi.

La partecipazione all’Assemblea è possibile anche in teleconferenza o video conferenza, fatta eccezione per le riunioni in cui si deve procedere a delibere inerenti alle cariche sociali, che devono avvenire sempre a scrutinio segreto.

Con la spedizione della convocazione, il destinatario si riterrà correttamente convocato.

L’assenza che non sia preventivamente comunicata e motivata sarà ritenuta non giustificata.

L’Assemblea procede, senza formalità, alla nomina di un segretario verbalizzante, scelto tra i presenti, ed, in caso di delibere relative alla votazione di organi associativi, di due scrutatori, sempre scelti tra i presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, e segnatamente:

a)             le deliberazioni inerenti le modificazioni statutarie e lo scioglimento dell’Associazione;

b)            le deliberazioni inerenti l’approvazione delle domande di adesione di nuovi soci. Con riferimento a tali delibere, resta fermo il diritto di veto attribuito ai Soci Fondatori, di cui al precedente art. 4.

L’Assemblea delibera in generale con voto palese. Tuttavia, in caso di votazione concernente l’elezione degli organi dell’Associazione, l’Assemblea delibera sempre a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i partecipanti alla medesima riunione.

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l’esercizio del diritto di recesso nel caso di cui all’art. 23, comma 2, del presente Statuto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale, che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea. Il verbale resta a disposizione dei soci che hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

Articolo 12 – Attribuzioni dell’Assemblea

Spetta all’Assemblea:

a)             eleggere o revocare il Presidente e i Vice Presidenti;

b)            eleggere o revocare i componenti del Consiglio Direttivo;

c)             eleggere o revocare il Revisore Contabile oppure i componenti del Collegio dei Revisori contabili;

d)            eleggere o revocare i Probiviri;

e)             approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;

f)              determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell’attività dell’Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione stessa;

g)             approvare il bilancio consuntivo;

h)             modificare il presente Statuto;

i)               sciogliere l’Associazione e nominare o revocare uno o più liquidatori;

j)              verificare la coerenza degli statuti dei soci con le finalità dell’Associazione;

k)            approvare le domande di adesione alla Associazione, secondo le modalità previste al precedente art.11;

l)               comminare le sanzioni di cui al precedente art. 7;

m)           promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

n)             deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dal Presidente, dal/i Vice Presidente/i, da un numero minimo di 3 (tre) fino ad un numero massimo di 10 (dieci) Consiglieri, stabilito, di volta in volta, dall’Assemblea. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti per altri due bienni consecutivi al primo (per un periodo massimo complessivo di 6 anni).

Al termine del terzo biennio, i Consiglieri che avranno ultimato il loro mandato potranno essere rieletti esclusivamente trascorso un biennio dalla cessazione della carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno 3 (tre) volte all’anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, provvede alla convocazione il Vice Presidente più anziano.

La convocazione di ogni riunione del Consiglio Direttivo è fatta per iscritto, a mezzo fax o posta elettronica con ricevuta di lettura, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell’adunanza. Tuttavia, in caso di urgenza la convocazione può essere inviata 3 (tre) giorni prima della riunione. In ogni caso, la convocazione di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Con la spedizione della convocazione, il destinatario si riterrà correttamente convocato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei componenti in carica.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo si intende validamente convocato e costituito quando partecipino all’adunanza tutti i membri in carica.

La partecipazione al Consiglio Direttivo non è delegabile.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

La partecipazione al Consiglio Direttivo è possibile anche in teleconferenza o video conferenza, fatta eccezione per le riunioni in cui si deve procedere a delibere inerenti alle cariche sociali, che devono avvenire sempre a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale, che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal segretario, nominato, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo senza formalità.

Articolo 14 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

a)             proporre all’Assemblea il Presidente e il/i Vice Presidente/i;

b)            nominare e revocare il Segretario Generale;

c)             nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;

d)            deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;

e)             indicare le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea;

f)              approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relativa relazione per la successiva approvazione dell’Assemblea;

g)             determinare l’ammontare dei contributi annui cui sono tenuti i soci e le relative modalità di versamento;

h)             definire le direttive generali dell’azione associativa, promuovendo ed attuando ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statutari ed alla partecipazione alla vita associativa;

i)               esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Articolo 15 - Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica 2 (due) anni e può essere rieletto fino a due bienni consecutivi (per un totale massimo complessivo di 6 anni) a quello della prima elezione.

Almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto, una Commissione di Designazione, composta da 3 (tre) componenti, scelti tra i rappresentanti dei soci dell’Associazione, che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione di Designazione, entro 90 (novanta) giorni dalla designazione di cui al precedente comma, ha il compito di esperire la più ampia consultazione dei soci dell’Associazione, allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati che riscuotano il consenso dei soci medesimi.

Al termine della consultazione di cui al precedente comma, la Commissione di Designazione predispone una relazione finale che viene sottoposta al Consiglio Direttivo, contenente la designazione delle candidature alla carica di Presidente che, in fase di consultazione, sono state appoggiate per iscritto da almeno il 15 (quindici) per cento dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione di cui al precedente comma, il Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di almeno 2 (due) candidati alla carica di Presidente da proporre all’Assemblea.

Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla designazione e prima dell’Assemblea chiamata all’elezione, i candidati designati, ai sensi del comma precedente, presentano al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato ed illustrano il programma di attività per il biennio nonché propongono i nominativi dei soggetti da nominare quali Vice Presidenti e le eventuali deleghe da attribuire.

In caso di mancata elezione alla carica di Presidente di uno dei candidati designati dal Consiglio Direttivo, quest’ultimo organo dovrà procedere, entro i successivi 30 (trenta) giorni, alla nomina di una nuova Commissione di Designazione che procederà, a sua volta, ai sensi dei precedenti commi 4 e 5.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente è, altresì, tenuto ad adempiere a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

In particolare, il Presidente sovrintende, coordina e controlla l’attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo, ai quali può delegare, congiuntamente o disgiuntamente, alcune delle sue attribuzioni e/o compiti esecutivi, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell’ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente dal lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano.

Venendo a mancare, per qualsiasi ragione, il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro 3 (tre) mesi ed il Presidente così eletto dura in carica sino all’Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica dell’Associazione.

Articolo 16 – Vice Presidente/i

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell’Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di 3 (tre).

L’Assemblea vota contestualmente il programma del Presidente e la proposta concernente la nomina del/i Vice Presidente/i e le relative eventuali deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare anche l’esecuzione di specifiche attività, l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

Il Vice Presidente dura in carica un biennio e scade contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, esso decade con la nomina del successore.

Il Vice Presidente è rieleggibile per non più di 2 (due) bienni successivi a quello della prima elezione (per un totale complessivo di 6 anni).

Il Vice Presidente può essere rieletto anche dopo il terzo biennio a condizione che sia trascorso un biennio dalla cessazione della carica.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno o più Vice Presidenti vengano a mancare, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione su proposta del Presidente. I Vice Presidenti così nominati restano in carica sino alla scadenza del Presidente.

La carica di Vice Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica dell’Associazione.

Articolo 17 – Probiviri

L’Assemblea elegge, a scrutinio segreto, 3 (tre) Probiviri i quali durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

La carica di Probiviro viene espletata a titolo gratuito. E’ previsto un rimborso spese, fino ad un ammontare massimo giornaliero, previsto di volta in volta dall’Assemblea, previa esibizione di idonei giustificativi dei costi direttamente sostenuti.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di Presidente nonché con ogni altra carica interna all’Associazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra componenti dell’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale, chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i 3 (tre) Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del predetto Collegio è il terzo soggetto non scelto dalle parti.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza dei componenti del collegio arbitrale, entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui il collegio si è costituito. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 45 (quarantacinque) giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente dell’Associazione entro 5 (cinque) giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.

L’interpretazione del presente Statuto nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Articolo 18 – Collegio dei Revisori Contabili

L’Assemblea potrà valutare la nomina, a scrutinio segreto, di un Revisore Contabile oppure di un Collegio di 3 (tre) Revisori Contabili effettivi, nonché di 2 (due) supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell’Associazione. I componenti del Collegio dei Revisori Contabili restano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Il Revisore unico oppure almeno un Revisore effettivo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Ciascun socio può votare un candidato. In caso di Collegio, risultano eletti i Revisori effettivi i candidati che ottengano il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte. In caso di parità, viene eletto il candidato più anziano di età.

Il Revisore unico oppure il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio.

Il Revisore unico oppure il Collegio dei Revisori Contabili effettivi assistono alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di Collegio, qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore Contabile effettivo, il Revisore Contabile supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero di voti conseguiti in sede di nomina. In caso venga a mancare il Revisore Unico, l’Assemblea provvederà alla nomina di un nuovo Revisore unico o di un nuovo Collegio dei Revisori.

La carica di Revisore Contabile, anche supplente, è incompatibile con qualsiasi altra carica dell’Associazione.

Articolo 19 – Segretario Generale

Il Segretario Generale è un organo eventuale dell’Associazione, eletto e revocato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale può essere anche un soggetto esterno all’Associazione. Resta in carica per 2 (due) anni, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

Il Segretario Generale, nello svolgimento delle proprie funzioni, è dotato delle seguenti prerogative:

a)             coadiuvare il Presidente ed il/i Vice Presidente/i nell’esecuzione delle attività dell’Associazione ed assumere le iniziative opportune per l’attuazione delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b)            sovraintendere al funzionamento della struttura dell’Associazione ed all’attività degli uffici della stessa, di cui ha la responsabilità del buon andamento;

c)             svolgere ogni altro compito espressamente assegnatogli dal Consiglio Direttivo entro i limiti dei poteri conferitigli, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Segretario Generale non ha la rappresentanza dell’Associazione all’esterno dell’Associazione stessa, salva specifica delega da parte del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale potrà essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, anche in assenza di giusta causa, con preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r..

 

Articolo 20 – Disposizioni generali sulle cariche

Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante, quale risulta dal Registro delle Imprese dell’Associazione, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o speciali che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono, altresì, considerati rappresentanti dell’impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell’impresa.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente Statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione di quella del Segretario Generale, il cui compenso viene stabilito, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo e del Revisore Contabile, effettivo o supplente, cui spetta il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento del proprio incarico. All’inizio di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo fissa gli emolumenti spettanti per il medesimo esercizio.

L’accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Consiglio Direttivo è condizionato alla regolarità dell’inquadramento dell’impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

TITOLO IV

FONDO COMUNE E BILANCI

Articolo 21 – Fondo comune

Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

a)             dalle quote di ammissione e dai contributi;

b)            dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

c)             dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;

d)            dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

e)             dalle somme e dai beni, mobili o immobili, da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e, pertanto, i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di far parte dell’Associazione prima dello scioglimento della medesima, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 22 – Esercizio sociale e bilanci

L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell’anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 Dicembre, da sottoporre all’Assemblea insieme all’eventuale relazione del Revisore Contabile unico o del Collegio dei Revisori Contabili.

In caso di nomina del Revisore Contabile unico o del Collegio dei Revisori Contabili, i bilanci dovranno essere presentati al Revisore unico ed al Collegio dei Revisori Contabili almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto a revisione secondo le modalità previste dallo specifico regolamento confederale.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE.

Articolo 23 – Modifiche statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti assembleari spettanti a tutti i soci.

Ai soci che, in sede di votazione, abbiamo dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. entro 30 (trenta) giorni dalla delibera assembleare.

Con esclusivo riferimento al pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo alla comunicazione di esercizio del diritto di recesso.

Articolo 24 – Scioglimento

Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un’apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L’Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

 

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